L’uso più intenso delle parti comuni non può essere fatto se comporta un danno per gli altri condomini
L’uso più intenso della cosa comune è consentito, ma questo non deve comportare una violazione dell’equilibrio statico e della sicurezza dello stabile, né prevaricare gli altri condomini dalla possibilità di realizzare un uso quanto meno paritetico del bene.
Nel caso vengano violati i predetti principi di gestione, non si assiste ad un uso più intenso, ma vera e propria occupazione abusiva delle parti comuni (fattispecie relativa a lavori realizzati da un condomino volti a chiudere il volume contenente la scala di accesso al condominio).
Cassazione civile sez. II, 08/01/2021, n.97