Interruzione del processo ex art. 43 L Fall. – Termine per la riassunzione
La Prima sezione civile ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, le questioni di massima di particolare importanza, se in caso di dichiarazione di fallimento della parte costituita, che determina l’automatica interruzione del processo ex art. 43 l. fall., il termine per la riassunzione decorra: a) sempre dalla sola relativa dichiarazione che sia stata resa dal giudice; b) dalla “conoscenza legale” dell’evento interruttivo in capo al difensore – purché si tratti della stessa persona – che assista la parte non fallita anche in altri giudizi; c) pure dal momento del deposito di una domanda di insinuazione al passivo, su iniziativa della medesima parte non fallita, ancorchè assistita da altro difensore.
Ordinanza interlocutoria n. 21961 del 12/10/2020