ApprofondimentiDiritto BancarioLa liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.

23 Gennaio 20210
La liberazione del fideiussore in seguito al peggioramento delle condizioni patrimoniali del soggetto garantito.

 

L’art. 1956 c.c. dispone che il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

L’art. 1956 c.c. costituisce applicazione della clausola generale di obbligo di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e sanziona quindi, con la liberazione del fideiussore, il comportamento del creditore nel caso in cui, successivamente alla prestazione della garanzia, sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento del suo credito, a causa della mutata condizione patrimoniale del debitore, ed il creditore, benché a conoscenza di tale situazione, conceda nuovo credito, o mantenga quello già in essere, senza una specifica autorizzazione del fideiussore.

In applicazione dei principi giuridici testè esposti si segnala recentissima ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 54 del 07.01.2021.

 

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