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La decadenza dell’art. 1957 c.c. si applica anche al di fuori dello schema fideiussorio
Si segnala questo mese un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza della Prima Sezione Civile, n.5598 del 28 febbraio 2020.
Con la citata pronuncia è stato affermato che: “ …. la deroga all’art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita neppure laddove sia inserita, all’interno del contratto di fideiussione, una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente,… perché la disposizione è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente …”
Il principio enunciato dai giudici di legittimità può sintetizzarsi nel fatto che l’art.1957 c.c. si applica in generale alle garanzie, anche al di fuori, dunque, del puro ambito fideiussorio.
Pertanto detto termine di decadenza non verrà meno neppure quando le fideiussioni bancarie omnibus vengano qualificate come dei veri e propri contratti autonomi di garanzia.