Nelle azioni di nullità della fideiussione e di risarcimento promosse dal garante per violazione della normativa antitrust è funzionalmente competente il Tribunale delle imprese
Il Tribunale di Nola, con recente ordinanza pronunciata nell’ambito di un’opposizione preventiva all’esecuzione (cd. opposizione a precetto), ha precisato che le azioni promosse dal garante per la declaratoria di nullità della fideiussione e per il risarcimento del danno derivanti da lamentata violazione della normativa antitrust rientrano nella competenza funzionale del Tribunale delle imprese ai sensi dell’art. 33, comma 2, della Legge n. 287/1990.
Il giudizio di opposizione preventiva all’esecuzione, infatti, è un’azione ordinaria di cognizione ove l’opponente (debitore/fideiussore), a differenza dell’opposizione a decreto ingiuntivo, è attore in senso formale e sostanziale, come tale soggetto alla disciplina del citato art. 33, comma 2, L. n. 287/1990.
Il Tribunale di Nola, pertanto, accogliendo l’eccezione preliminare di incompetenza funzionale sollevata per conto dell’istituto di credito patrocinato dallo Studio Legale Riccardi, ha dichiarato la competenza funzionale del Tribunale delle imprese di Napoli e condannato il fideiussore/opponente al pagamento delle spese di lite.
avv. Edgardo Riccardi