I decreti ministeriali che rilevano il tasso soglia ai fini dell’usura sono direttamente conoscibili dal giudice, indipendentemente dalla loro produzione in giudizio.
Questo è quanto affermato da Cassazione civile, Sezione III, con ordinanza n.8883 del 13.05.2020.
Più segnatamente è stato precisato che nella fase del giudizio di merito, è indubbio che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell’usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile, e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall’attività probatoria delle parti che l’abbiano invocata.
Atteso il particolare tecnicismo dell’ambito di operatività di tali disposizioni, le norme di carattere secondario, continuamente aggiornate, realizzano una etero-integrazione del precetto normativo, e non consentono, dunque, neanche di ritenere che le norme penali effettuino in tal modo un rinvio in bianco.
Pertanto, nel caso esaminato dalla Corte viene detto che il Giudice del merito non avrebbe dovuto dare rilievo, ai fini della prova dell’illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, alla mancata produzione dei D.M., in parola nel corso del giudizio di merito, potendo acquisirne conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l’acquisizione di una CTU tecnico-contabile.