I NOSTRI SUCCESSILa responsabilità della società di intermediazione mobiliare per il fatto illecito del promotore finanziario

7 Ottobre 20200

Lo Studio Legale Riccardi ottiene un importante successo in materia di diritto finanziario.

La Corte d’Appello di Napoli in riforma parziale della sentenza di primo grado ha condannato la società di intermediazione finanziaria per fatto illecito del suo promotore il quale, in violazione delle specifiche prescrizioni normative fissate dall’art. 94 comma 6° del Regolamento Consob n. 11522/1998, si era appropriato illecitamente dei soldi dell’investitore.

La difesa dell’appellante ha sottolineato che la violazione delle modalità prescritte dal regolamento Consob citato, anche se contenute, come nel caso di specie, in un contratto, non interrompe il nesso di necessaria occasionalità tra l’attività affidata al promotore e il fatto illecito, riuscendo a dimostrare che, proprio grazie alla qualità di promotore finanziario, quest’ultimo aveva potuto ricevere gli importi in contestazione, provvedendo ad appropriarsene.

Le indicazioni di ricevere il denaro dei clienti secondo le modalità prescritte dalla legge e dai regolamenti Consob, incorporate nelle condizioni contrattuali, costituiscono un obbligo per il promotore finanziario e per la società di intermediazione mobiliare dalla quale questi dipende, a tutela del cliente, e non un onere del cliente dal cui mancato rispetto possa discendere una liberazione della società dalle sue responsabilità.

Ne consegue che il comportamento del cliente, che consegna denaro ad un promotore finanziario con modalità differenti rispetto a quelle previste nei moduli contrattuali predisposti dalla società di intermediazione mobiliare, non costituisce comportamento colposo tale da far venir meno, ex art. 1227 c.c. primo comma, la responsabilità della società, né è idoneo a limitare l’ammontare del risarcimento dovuto ex art. 1227 secondo comma c.c.” (in questi termini si erano già espresse: Cass. Civ., Sez. III, sentenza n.10645 del 15.05.2014; Cass. Civ. sent. n. 8236/2012).

In sostanza, il fatto che il risparmiatore abbia violato, in concorso con il promotore finanziario (ovverosia perché indotto dallo stesso), delle norme comportamentali concernenti il solo promotore che al contempo costituivano altrettanti obblighi contrattuali imposti all’investitore, non può essere certamente utilizzato per addivenire ad una sanzione impropria di limitazione o addirittura (come nel caso di specie) di esclusione della possibilità di beneficiare della responsabilità oggettiva (ex art. 2049 e 31 co.3° TUF) dell’impresa intermediaria.

Difatti, non può dimenticarsi che il raggiro perpetrato dai promotori finanziari è posto in essere proprio attraverso l’abuso del rapporto fiduciario che, inevitabilmente, si crea tra chi affida il proprio denaro e chi si assume il compito di investirlo.

In altri termini, è proprio la peculiarità della relazione risparmiatore-promotore finanziario a giustificare una rigida interpretazione della normativa settoriale nella direzione più favorevole al cliente-risparmiatore, in quanto non avrebbe senso – in presenza di comportamenti truffaldini del promotore finanziario – imputare responsabilità al risparmiatore che, viceversa, confida proprio nella correttezza, professionalità e rispetto delle “regole del giuoco” da parte del suo interlocutore.

Sempre sul punto, la Corte di Cassazione ha ribadito che in tema di responsabilità per fatto illecito doloso, la norma dell’art. 1227 cod. civ. (richiamata dall’art. 2056, primo comma, stesso codice) – concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato – non è applicabile nell’ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell’autore del delitto di tenere la condotta da cui deriva l’evento di danno che colpisce la persona offesa va considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale (in tal senso Cass. civ. sent. n.20137/2005; Cass. civ. sent. n.9209/1995).

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