Diritto BancarioRipetizione di indebito bancario e onere probatorio

24 Agosto 20200

Ripetizione di indebito in materia bancaria: la Cassazione conferma il proprio orientamento sull’onere probatorio

 

In materia di onere probatorio nelle azioni di ripetizione di indebito in materia bancaria la giurisprudenza della Cassazione civile sembra, oramai, aver assunto un orientamento costante.

La recente Ordinanza n. 2418/2020 conferma che in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).

Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell’obbligazione restitutoria dipendente dalla asserita nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501).

Ciò implica che il correntista, agendo in ripetizione, abbia l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).

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