La convocazione di un’assemblea di una società a responsabilità limitata può essere effettuata, in ipotesi di inerzia dell’amministratore, anche dal socio che detiene un terzo del capitale sociale.
Una lettura combinata del primo e del quarto comma dell’art. 2479 cod. civ. permette al socio, detentore di almeno un terzo del capitale sociale, di una s.r.l. di convocare l’assemblea allo scopo di pronunciarsi su argomenti ritenuti rilevanti.
Siffatto orientamento, che abilita il socio a convocare l’assemblea in caso di inerzia astratta e potenziale dell’amministratore, va condiviso anche nel caso in cui lo statuto espressamente demandi la convocazione all’organo gestorio.
Il Tribunale milanese, Sezione Specializzata in materia d’impresa, con la sentenza n.2253/2020 del 03.04.2020 ha affermato questo principio ribadendo e riprendendo un orientamento oramai consolidato del Tribunale lombardo.
In questo senso si erano pronunciati Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, ordinanza del 21 luglio 2017, Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 30 luglio 2015, n. 9177; Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, ordinanza del 21 luglio 2017; Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 11 dicembre 2014; Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 31 gennaio 2014, n.1471; Trib Milano, Sez. Spec. Impresa, 10 novembre 2014; Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 11 novembre 2013 n. 14157; Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 7 marzo 2013; Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 1° marzo 2012, n. 5244; Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 18 gennaio 2007; Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 12 marzo 2007; Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa 14 gennaio 2005.
Nello stesso senso anche Cass. civ. 25 maggio 2016, n. 10821 già segnalata a suo tempo.