I NOSTRI SUCCESSIFallimento Taranto Calcio

26 Giugno 20200

Lo Studio Legale Riccardi assiste, vittoriosamente, il collegio sindacale del Taranto Calcio convenuto, insieme all’organo amministrativo, dinanzi il Tribunale civile pugliese nell’ambito di un’azione civile di responsabilità ex art. 146 L.F. promossa dalla società calcistica all’esito del suo fallimento.

Le questioni giuridiche sollevate dalla difesa e poste all’attenzione del collegio tarantino sono state molteplici e complesse.

Tra le tante questioni vagliate dal collegio giudicante la difesa ha evidenziato che, diversamente dagli amministratori, per i sindaci non opera la sospensione della prescrizione.

La giurisprudenza in proposito a più riprese ha precisato che la sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori sono in carica (ex art. 2941 n. 7 c.c.), non si applica ai sindaci ed ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo (così Cass. civ. sent. n. 13765/2007; Trib. Lodi 23/06/2006 n.422; Corte d’Appello di Palermo 07/03/2003).

Oltretutto, essendo i sindaci solidalmente responsabili con gli organi amministrativi (ex art. 2407 comma 2 c.c.), in forza del generale disposto di cui all’art. 1310 comma 2 c.c. la sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri.

Si è altresì eccepita l’assoluta inapplicabilità, alla fattispecie esaminata, del termine lungo di prescrizione (ex art. 2497 comma 3 c.c.), ove il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento sia considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisca una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall’art. 2949 c.c..

Difatti, affinché ci si possa giovare del termine lungo di prescrizione, l’attore avrebbe dovuto dimostrare in concreto la totale identità e concomitanza tra gli elementi (oggettivo e soggettivo) dell’illecito civile e di quello penale.

La Suprema Corte di Cassazione, in applicazione di tali principi, conclude nel senso che “nell’ipotesi di azione di responsabilità promossa dal curatore (art. 146 L.F.) nei confronti degli amministratori di una società fallita, i quali siano stati altresì sottoposti a procedimento penale per il reato di bancarotta, non può applicarsi la disciplina della prescrizione di cui all’art. 2947 comma c.c., qualora risulti in base ad un apprezzamento adeguatamente e congruamente motivato dal giudice del merito – che non sussiste una perfetta identità tra i fatti esaminati in sede penale e quelli oggetto del giudizio civile” (così Cass. civ., sez. I, 13/04/1994, n.3430, Fall soc. Residence hotel c/ Navacchia, Mass. Giur. It., 1994, Giust. Civ., 1994, I, nota di Frontini, riportata in Fallimento, 1994).

Fallimento Taranto Calcio-Azione di responsabilità

 

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