ApprofondimentiCrisi D'ImpresaL’ex amministratore può presentare il piano del consumatore?

23 Giugno 20200

Un ex amministratore o socio di una società di capitali può accedere alla procedura di sovraindebitamento ex L. n.3/2012 ed in particolare al “Piano del consumatore“?

Per poter rispondere a questa domanda bisogna partire da quelli  che sono i requisiti soggettivi ai fini dell’accesso alla procedura.

L’art 6, comma 2, L. n.3/2012 sancisce che deve considerarsi consumatore “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Per dissipare i non pochi dubbi sussistenti intorno alla definizione di “consumatore” è intervenuta la Corte di Cassazione, Sez. I, con la sent. n. 1869/2016, enucleando un principio di diritto chiaro e preciso sull’individuazione dei presupposti soggettivi per accedere alla procedura del piano del consumatore.

Più nel dettaglio la Suprema Corte con la citata sentenza ha ritenuto che possa rientrare nella nozione di consumatore (abilitato, in quanto tale, alla presentazione del piano) anche il soggetto sovraindebitato che eserciti attività imprenditoriale (non fallibile ex art. 1 L.F.) o professionale.

La nozione di consumatore di cui alla L. n.3/2012 , secondo la quale deve ritenersi tale esclusivamente il debitore persona fisica che abbia contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari, o comunque derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità (quindi anche a favore di terzi), non esclude – secondo la Suprema Corte – coloro che esercitino (o abbiano esercitato) attività di impresa o professionale: ciò vale, però, a condizione che, al momento della presentazione del piano, non residuino obbligazioni assunte nell’esercizio di dette attività.

In sostanza la Corte di Cassazione ha distinto tre categorie di soggetti che possano usufruire di tale istituto: chi non sia e non sia mai stato imprenditore/professionista; chi lo sia stato in passato e non lo sia nel momento in cui intende accedere alla presente procedura; chi sia attualmente professionista/imprenditore ma non sia fallibile.

Ebbene, con riferimento alle ultime due categorie di soggetti, la Cassazione ha imposto che gli stessi, al momento della richiesta di accesso alla procedura, non debbano annoverare nella complessiva esposizione debitoria obbligazioni dirette ed indirette connesse all’attività imprenditoriale/professionale, nonché partecipative della finalità speculativa tipica dell’attività d’impresa.

L’ex amministratore può presentare il piano del consumatore?

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