Lo Studio Legale Riccardi patrocinia vittoriosamente una procedura concorsuale ottenendo dal Tribunale di Nola un’ordinanza, all’esito di un procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., che accerta lo scioglimento di un contratto preliminare di compravendita ai sensi dell’art. 72 L.F. .
Con la decisione in commento il tribunale ribadisce che, laddove il contratto risulti ineseguito da ambo le parti ed il fallito manifesti la volontà di sciogliersi, il vincolo negoziale viene meno fin dall’origine, con effetti retroattivi e definitivi (in termini Cass. civ. sent. n.17405/2009; Cass. civ. sent. n.5494/2001; Cass. civ. Sez. Unite sent. n.239/1999).
Conseguentemente, in ragione dei predetti effetti retroattivi e definitivi la resistente è stata condannata a restituire al fallimento ricorrente tutte le somme ricevute in esecuzione del preliminare.
La curatela fallimentare ha optato per il procedimento sommario di cognizione, contemplato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., sia perché tale tipo di giudizio è riservato al giudice monocratico, ed è quindi compatibile con le prescrizioni normative sancite dal primo comma dell’art. 702 bis c.p.c., sia soprattutto perché questa tipologia di controversia non richiedeva alcuna attività istruttoria. Da ultimo va detto che il procedimento sommario di cognizione ben si concilia con le prescrizioni normative fissate dall’ultimo comma dell’art. 43 L.F. – così come novellato dall’articolo 7, co.1°, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 – che attribuiscono, in un’ottica acceleratoria delle procedure concorsuali, una corsia preferenziale ai contenziosi fallimentari.