La Cassazione chiarisce che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo non determina l’automatica fondatezza dell’opposizione
Degna di nota la recente pronuncia della Cassazione civile n. 1005/2020 in materia di regime delle spese del giudizio di opposizione all’esecuzione in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.
Confermando un orientamento consolidato, scalfito recentemente dalla isolata pronuncia della Suprema Corte n. 21240/2019, gli ermellini hanno ribadito che in sede di opposizione all’esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina “ex se” la fondatezza dell’opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell’intero giudizio, il giudice dell’opposizione non può porle senz’altro a favore dell’opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l’intera vicenda processuale.
Le ricadute pratiche
Il principio testé riportato assume una rilevante ricaduta in termini pratici, soprattutto in materia di esecuzioni fondate su titolo giudiziale.
Invero, nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatte valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (Cass. civ. n. 3277/2015). La violazione della predetta regola da parte dell’opponente costituisce infatti causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell’opposizione, e come tale è rilevabile d’ufficio dal giudice anche in grado d’appello (Cass. civ. n. 26984/2014).
Le opposizioni all’esecuzione fondate su titoli giudiziali
Nonostante la chiarezza del dato ermeneutico, si riscontra con frequenza, nella prassi quotidiana, la proposizioni di opposizioni all’esecuzione che riproducono, pedissequamente, i motivi di contestazione già sollevati nel (diverso) giudizio nel quale si discute del titolo giudiziale (giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, appello, ecc.).
Quid juris laddove il giudizio sul titolo esecutivo si concluda con la caducazione dello stesso ? La pronuncia in commento fornisce una risposta chiara ed inequivoca: la caducazione del titolo è fatto esterno al giudizio di opposizione, il cui oggetto resta delimitato dal principio della domanda, pertanto il regime delle spese, da regolarsi secondo la soccombenza virtuale, sarà disciplinato, secondo giudizio prognostico, esclusivamente dalla valutazione della fondatezza dell’opposizione, prescindendo del tutto dalla vicenda estranea della caducazione (e delle relative motivazioni).
In altre parole, se l’opposizione all’esecuzione era inammissibile perché fondata su motivi attinenti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, resterà tale anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo medesimo, con conseguente condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite.
avv. Edgardo Riccardi