Una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Sez. III (ordinanza n.32774 del 13.12.2019) chiarisce quando il fideiussore possa essere liberato dall’obbligazione di garanzia ex art. 1956 c.c..
A tal riguardo viene precisato che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore che abbia concesso credito al debitore nella consapevolezza del mutamento delle condizioni patrimoniali di questo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore, tenuto conto dell’andamento in generale del rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la stipula del negozio fideiussorio, è ritenuto responsabile per aver agito senza buona fede e la sanzione per tale comportamento può essere la liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c.
La norma è volta ad evitare che il fideiussore possa essere gravato da una obbligazione che il debitore difficilmente potrà adempiere quando il creditore ne è a consocenza; quindi, di riflesso, ha lo scopo di indurre quest’ultimo a comportarsi secondo buona fede ai sensi dell’art. 1175 c.c. e tale fine è rafforzato, in particolare, dalla previsione del secondo comma dell’art. 1956 c.c..