Infalcidiabilità dell’IVA nelle procedure di sovraindebitamento.
La Corte Costituzionale (sentenza 22 ottobre 2019, n. 245, Presidente: Lattanzi, Relatore: Barbera) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma la quale dispone, nel caso di omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che il piano possa prevedere, con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, esclusivamente la dilazione del pagamento e non il pagamento parziale, così come per gli altri crediti concorsuali.
La disposizione censurata, nella parte in cui nega al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell’IVA, viola la Costituzione perché a fronte di situazioni omogenee tra loro, discrimina i debitori soggetti alla procedura, trattati diversamente da quelli legittimati a proporre il concordato preventivo, rispetto ai quali la falcidia del credito IVA è consentita.
La norma censurata e dichiarata incostituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, è l’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante le disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovra-indebitamento.