Un’interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sez. VI ord. n.28803 del 07.11.2019) chiarisce che il negozio unilaterale di procura, posto in essere dal dominus in attuazione di contratto di mandato con rappresentanza, è soggetto al principio della necessaria determinatezza dell’oggetto di cui all’art. 1346 cod. civ., in quanto sostanzialmente diretta anche ai terzi che sono destinati a entrare in futuro in contatto col rappresentante.
Il caso esaminato dai giudici di legittimità riguarda un mandato conferito da Unicredit s.p.a. a Dobank s.p.a. per la gestione di una categoria di crediti definiti nella procura “anomali”.
Chiarisce la Suprema Corte che le formule «credito anomalo», «credito in default», «crediti aventi un andamento irregolare rispetto alla pattuizioni contenute nei contratto o nelle convenzioni stipulate tra la banca e il cliente», come pure altre simili, non sono idonee a comportare la necessaria determinatezza dell’oggetto della procura, in quanto non indicano con chiarezza quanto fa parte dell’ambito di questo negozio e quanto invece vi rimane fuori.
Sulla scorta di tali considerazioni è stata dichiarata nulla, nella fattispecie esaminata, la procura rilasciata da Unicredit spa a Dobank spa precisando, altresì, che tale nullità non può neppure essere sanata dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia che, per quanto generali possano essere, debbono comunque rispettare le norme di legge costituzionale e ordinaria, trattandosi di disposizioni rivolte propriamente alle banche e all’organizzazione delle loro imprese, a livelli di amministrazione, esecuzione e compliance.
Mandato gestorio e sua necessaria determinatezza