La Cassazione Civile, Sez. I, ord. 28 Ottobre 2019, n. 27538., Pres. Didone, Est. Pazzi, torna sull’annoso e delicato problema della sorte dei crediti spettanti all’advisor legale che abbia predisposto la domanda di concordato preventivo laddove, successivamente alla procedura concordataria, la società venga dichiarata fallita.
Sull’argomento i giudici di legittimità con la citata pronuncia affermano che non vi è dubbio che il credito del professionista che abbia funto da advisor legale nella predisposizione della domanda di concordato rientri tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale, a norma dell’art. 111 co. 2° L.F., detti crediti vadano soddisfatti in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa dei creditori in ragione dei risultati raggiunti.