La responsabilità degli amministratori ed il relativo danno torna all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione.
Con una recentissima pronuncia la Prima Sez. Civile della Suprema Corte di Cassazione Civile (decisione del 30 settembre 2019, n. 24431) ha ritenuto ammissibile la liquidazione in via equitativa del danno conseguente ad atti di mala gestio di un amministratore di società di capitali.
Tale danno può essere equitativamente determinato sia nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare – qualora il ricorso a tale parametro si palesi, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile, purchè l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo (in tal senso già Cass. civ. n.2500 dell’01.02.2018; Cass. civ. Sez. Un. n.9100/2015) – sia con ricorso al criterio presuntivo della “differenza dei netti patrimoniali”, in presenza degli stessi presupposti e nell’impossibilità di una ricostruzione analitica per l’incompletezza dei dati contabili o la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento (cosi Cass. civ. n.9983/2017).
Oltretutto precisa la corte che i suddetti criteri sono stati da ultimo recepiti ed anzi ampliati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il cui art. 378, comma 2 (in vigore dal 16 marzo 2019) ha aggiunto all’art. 2486 c.c. il comma 3° in base al quale “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura, e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’art. 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura“.