ApprofondimentiDiritto BancarioL’usura negli interessi moratori (finalmente) alle sezioni unite

29 Ottobre 20190

Rimessa alle sezioni unite della Cassazione civile la dibattuta questione dell’usurarietà degli interessi moratori

Come previsto nel recente articolo pubblicato sul presente sito, la questione dell’assoggettabilità degli interessi di mora alla disciplina antiusura e degli eventuali criteri di verifica è stata finalmente rimessa alla decisione uniformatrice della Cassazione civile a sezioni unite.

L’ordinanza di rimessione n. 26946/2019 fotografa, con esemplare chiarezza, le rilevanti contrapposizioni emerse nel dibattito giuridico dottrinale e, specularmente, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’argomento.

In prim’ordine, come noto, si scontrano due scuole di pensiero diametralmente opposte sulla assoggettabilità degli interessi moratori alla disciplina di cui alla Legge n. 108/1996. Da un lato si sostiene l’onnicomprensività della disciplina antiusura, emergente dal dato normativo dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. i quali non effettuano alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori. Dall’altro, per converso, si afferma che gli interessi moratori non hanno funzione remuneratoria ma risarcitoria – differenza segnata dagli artt. 1282 e 1224 c.c. – e che la rilevazione del tasso medio trimestrale effettuata da Bankitalia non tiene conto dei tassi moratori medi, creando pertanto una disomogeneità insolubile.

In second’ordine, i sostenitori dell’assoggettabilità degli interessi moratori alla disciplina antiusura non hanno offerto una soluzione unitaria sui criteri di verifica del superamento della soglia. Da un lato si sostiene che il tasso di riferimento dovrebbe essere sempre quello rilevato trimestralmente da Bankitalia aumentato secondo le indicazioni di legge; dall’altro, come stabilito dalla recente Sentenza n. 26286/2019 della terza sezione della Cassazione civile, andrebbe applicato un meccanismo simile a quello fissato dalle sezioni unite per le commissioni di massimo scoperto nel periodo anteriore al 2009.

La rimessione alle sezioni unite delle molteplici questioni relative agli interessi moratori e alla disciplina antiusura è da salutarsi, pertanto, con sollievo.

Resta da sottolineare che la materia bancaria è divenuta oggetto di frequentissime pronunce nomofilattiche, a dimostrazione dell’inadeguatezza del dato normativo rispetto ad interessi sempre più diffusi e rilevanti. I tempi per una riforma organica del settore appaiono oramai maturi.

avv. Edgardo Riccardi

Lascia un Commento

La tua email non verrà pubblicata I campi obbligatori sono contrassegnati con *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA, ed è soggetto alla Privacy Policy e ai Termini di utilizzo di Google.

https://www.riccardilex.com/wp-content/uploads/2020/06/logo-riccardi-black_8b33560387d776e8612503216e308f83.png

Follow us:

+39 02 94758450
info@riccardilex.com

• STUDIO LEGALE RICCARDI •
Codice fiscale e Partita IVA: 05532071213 • Polizza RC Professionale AIG Europe S.A. n. ICNF000001.093445
• www.riccardilex.com • info@riccardilex.com • studio@pec.riccardilex.com