Con Risposta n.55 del 30 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate, in relazione ad un interpello di un assuntore di concordato fallimentare, ha precisato e ribadito, ai fini fiscali, la natura traslativa del concordato fallimentare con l’intervento dell’assuntore (tra l’altro già affermata con precedente Risoluzione del 28 maggio 2007, n. 118/E).
In sostanza l’assuntore si accolla le passività e diventa proprietario di tutte le attività e passività della società fallita così come risultanti dalla sentenza di omologazione del concordato. In senso conforme anche la circolare 21 giugno 2012, n. 27/E secondo la quale “nel caso del concordato con terzo assuntore, l’atto giudiziario di omologa produce effetti immediatamente traslativi.” Pertanto, (queste le conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate) il decreto di omologa del concordato con l’intervento del terzo assuntore, in qualità di atto traslativo della proprietà dei beni a favore del terzo assuntore, deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale, in base a quanto stabilito dall’articolo 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR…”.
I medesimi principi erano stati già esposti da Cass. civ. Sez. Trib. sent. n.9950 del 16.04.2008.