A seguito di una serie di interventi legislativi, il ruolo del comitato dei creditori all’interno della procedura fallimentare ha gradualmente incrementato la propria centralità. Il comitato è un organo collegiale formato da 3 o 5 creditori del fallito scelti dal giudice delegato in modo tale che tutti gli interessi dei creditori possano trovare possibilità di espressione. In particolare, il potere di questo organo va ad incidere su una serie di vicende su cui prima aveva potere il solo giudice delegato. Oggi, il comitato autorizza tutta una serie di atti del curatore come il subentro del fallimento nei contratti pendenti, l’esercizio provvisorio dell’impresa, reinvestimento delle disponibilità liquide, approva il programma di liquidazione ecc. Inoltre, il comitato ha poteri ispettivi e di controllo, ma anche poteri consultivi dovendo rilasciare un proprio parere su una serie di atti del curatore ad es. chiusura fallimento per insufficienza di attivo e per le azioni contro gli organi gestori e di comando della fallita.
Da sempre e discussa la natura della responsabilità dei membri di questo comitato, per fatti ed omissioni relativi alle proprie funzioni. Oggi, l’orientamento maggioritario, in ossequio ai recenti interventi legislativi che ne hanno ridimensionato la gravità, tendono a considerare la responsabilità del comitato come una responsabilità extracontrattuale, ritenendo inverosimile qualificarla diversamente, non esistendo tra il comitato e la procedura alcun rapporto di mandato, dal cui inadempimento potrebbe generare una obbligazione di tipo contrattuale.