Con una recentissima pronuncia (ordinanza Cassazione civile, sez. I, 29 Dicembre 2017. Est. Mercolino) i giudici di legittimità hanno ribadito un principio giurisprudenziale già affermato in precedenza in materia di cessioni cosiddette in blocco ex art. 58 TUB.; ovverosia la società che, affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, e che in tale qualità intenda costituirsi, ha l’onere di produrre, i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione …” (così Cass. civ. sent. n.10518/2016; nello stesso senso, Cass. civ. sent. n.4116/2016).