Con riferimento all’ipotesi dell’interruzione del processo determinata dall’apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, u.c., al fine del decorso del termine di riassunzione è necessaria la conoscenza legale da parte del curatore in merito allo specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è destinato a operare, la quale può essere acquisita tramite una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.
La comunicazione via mail alla controparte circa l’intervenuta pronuncia della sentenza di fallimento, inviata dal legale della società in bonis non ancora nominato difensore del fallimento, non integra conoscenza qualificata ma costituisce al più indizio di una conoscenza di mero fatto dell’evento interruttivo da parte della procedura fallimentare. La comunicazione circa l’intervenuta pronuncia della sentenza di fallimento ad un soggetto sprovvisto di poteri rappresentativi, è priva di quella fede privilegiata richiesta ai fini della legalità della conoscenza da parte della curatela (così deciso dal Tribunale di Milano il 20.03.2018).