Lo Studio Legale Riccardi ha assistito giudizialmente, in sede civile, una procedura concorsuale che era stata convenuta in giudizio perchè nei suoi confronti era stata spiegata una domanda di usucapione acquisitiva di alcune unità immobiliari facenti parte dell’attivo fallimentare. Il Tribunale, su eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa del fallimento convenuto, ha dichiarato l’incompetenza territoriale poichè ha ritenuto che il foro indicato dall’art. 21 cpc ha carattere esclusivo e prevalente anche rispetto al luogo ove è stato dichiarato il fallimento della società (ex art. 24 L.F.).