Con ordinanza n.30825 del 28.11.2018 la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, Rel. Terrusi, ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Legale Riccardi e, quindi, ha cassato l’ordinanza del Tribunale Fallimentare di Napoli che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dall’istituto di credito rappresentato dallo studio legale Riccardi.
Nella fattispecie la Corte ha definitivamente chiarito che nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99 co.2° n.4 L.F., deve soltanto indicare specificamente i documenti di cui intende avvalersi e che sono stati già prodotti in sede di verifica dello stato passivo. Sicché in difetto della produzione di essi il tribunale non può rigettare l’opposizione ma deve disporre l’acquisizione di quei documenti dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare.
Tale decisione si pone in linea con altri precedenti della Corte (in termini Cass. sent. n. 12549/2017; Cass. civ. sent. n. 5094/2018 e Cass. civ. sent. n.15627/2018)