In data 19 novembre 2018 la Prima Sezione Civile della Cassazione (Pres. De Chiara, Rel. Campese), con sentenza n. 29742, ha sancito la riconducibilità del concordato preventivo con affitto d’azienda (sia esso “ponte” o “puro”) al perimetro applicativo dell’art. 186 bis L.F., con ciò aderendo alla tesi sostenuta da alcuni autori.
Questo il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità: “Il concordato con continuità aziendale disciplinato dall’art. 186-bis l. fall. è configurabile anche quando l’azienda sia già stata affittata o sia destinata ad esserlo, rivelandosi affatto indifferente la circostanza che, al momento dell’ammissione alla suddetta procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda, l’azienda sia esercitata dal debitore o, come nell’ipotesi dell’affitto della stessa, da un terzo, in quanto il contratto d’affitto – recante, o meno, l’obbligo dell’affittuario di procedere, poi, all’acquisto dell’azienda (rispettivamente, affitto cd. ponte oppure cd. puro) – può costituire uno strumento per giungere alla cessione o al conferimento dell’azienda senza il rischio della perdita dei suoi valori intrinseci, primo tra tutti l’avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile”.