ApprofondimentiDiritto CommercialeVi è responsabilità civile dell’amministratore nell’ipotesi di bancarotta preferenziale

22 Ottobre 20180

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con la sentenza 23 gennaio 2017, n. 1641 ha determinato un’importante inversione giurisprudenziale. Segnatamente in caso di bancarotta preferenziale commessa da un amministratore della società, si discuteva in giurisprudenza se il curatore fallimentare fosse legittimato o meno ad esercitare l’azione di responsabilità civile dato che, secondo una certa opinione, il pagamento preferenziale arrecherebbe danni solo ai singoli creditori rimasti insoddisfatti ma non alla società.

Con la sentenza in commento la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite riconosce la legittimazione attiva del curatore fallimentare ad esperire in danno dell’amministratore della società fallita l’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. in relazione agli artt. 2393 e 2394 c.c. a causa dei pagamenti preferenziali effettuati dallo stesso in violazione del principio della par condicio creditorum.

L’assunto della Corte di Cassazione si fonda sulla funzione del patrimonio sociale come garanzia dei creditori: detta garanzia deve essere valutata non in un’ottica statica, ossia al momento in cui viene eseguito il pagamento, ma in un’ottica dinamica, ossia nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale a cui verrà sottoposta la società e che, pertanto, li esporrà alla falcidia fallimentare.

Si ritiene che, se da un lato la sentenza in commento contiene l’aspetto positivo di porre il capitale sociale a garanzia dei creditori sociali in un’ottica dinamica, ossia in prospettiva della sottoposizione della società in dissesto alla procedura concorsuale, dall’altro lato impone all’amministratore di una società in dissesto, che voglia pagare un creditore, qualunque esso sia, una difficile analisi prognostica tra quanto sarebbe disposto a pagargli e quanto il medesimo creditore ricaverebbe in sede concorsuale, in quanto, a detta della Cassazione a Sezioni Unite, l’amministratore è responsabile ex art. 146 L.F. della differenza tra quanto corrisposto dall’amministratore al creditore prima della procedura concorsuale e quanto lo stesso avrebbe ricavato nell’ambito della procedura concorsuale.

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