Il Tribunale di Bologna (sentenza 27.04.2018) affronta il problema, con riferimento alle procedure ex L. n.3/2012, del diritto di voto espresso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a..
A tal riguardo viene precisato che nell’ambito delle operazioni di approvazione della proposta del sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 L. 3/2012, va riconosciuta all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta unicamente ai corrispondenti Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo; solo coloro possono quindi contestare l’eventuale ammontare del credito indicato dal ricorrente ed acconsentire alla rinuncia o alla falcidia prevista nel piano. Il voto eventualmente espresso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per i crediti di competenza degli Enti impositori non è pertanto validamente prestato, poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito.