La notifica del testo integrale della sentenza che rigetta o accoglie il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, comma XIII, l.f., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (ex art. XVI, comma IV, d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012), è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione (ex art. 18, comma XIV, l.f.), non ostandovi l’art. 133, comma II, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.. Difatti, il nuovo testo dell’art. 133 comma II, c.p.c., non si applica nel caso in cui norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale (art. 325 e 326 c.p.c.).