Finalmente i giudici di legittimità fanno chiarezza su di un’annosa questione mai definitavamente risolta. Segnatamente, il caso esaminato con ordinanza del 20 agosto 2018 n. 20817 concerne le problematiche relative al giudizio di divisione endoesecutivo realizzatosi nel corso di una procedura espropriativa immobiliare. A tal riguardo chiariscono i giudici di legittimità che tale procedimento può essere ritualmente instaurato con la sola notificazione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dispone procedersi alla divisione, a condizione però che questa contenga tutti gli elementi – anche solo integrativi rispetto al pignoramento, che può essere richiamato per relationem – indispensabili per l’introduzione della domanda giudiziale, ossia:
a) l’identificazione dell’oggetto, cioè del bene o dei beni immobili da dividere;
b) i dati occorrenti per la trascrizione dell’ordinanza;
c) l’indicazione dell’udienza di prima comparizione innanzi al giudice dell’esecuzione, funzionalmente competente quale giudice istruttore civile dell’ordinario giudizio di divisione;
d) l’ordine di contestuale sospensione del processo esecutivo, come previsto dall’art. 601 c.p.c.;
e) la fissazione del termine a comparire in sessanta giorni, secondo quanto previsto dall’art. 181 disp. att. c.p.c., norma speciale prevalente su quella generale di cui all’art. 163-bis c.p.c..
La decisione assume rilievo poiché per anni la prassi dei tribunali imponeva alla parte più diligente (il creditore pignorante) di notificare un atto introduttivo che contenesse tutti gli elementi suesposti onde consentire la successiva trascrizione presso la Conservatori dei RR.II. competente. La pronuncia in commento ha il merito di aver definitivamente risolto tale problematica affermando che l’ordinanza endoprocedimentale (se completa) può avere efficacia sostituiva dell’atto introduttivo.