Il Tribunale di Catania con un’interessante decisione del 20.02.2018, oltre a ribadire un principio oramai consolidato, e cioè che la disciplina della sospensione feriale dei termini è applicabile anche in materia di impugnazione di delibere assembleari, ha altresì precisato che i debiti tributari debbono essere iscritti in bilancio non solo per la quota capitale, ma anche tenendo conto degli interessi e delle sanzioni, così come, del resto, previsto dal principio contabile nazionale n.25 che impone l’iscrizione dei debiti tributari al valore nominale, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi maturati ed esigibili alla data di riferimento del bilancio di esercizio.