Interessantissima pronuncia della Sezioni Unite che, con la sentenza n. 19282/2018, hanno stabilito che dal 1° gennaio 2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall’art. 4 bis della legge n. 247 del 2012 che, sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d. lgs. n. 96 del 2001, consente la costituzione di società di persone, di capitali, o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. In dette società l’organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.