La Cassazione civile conferma nuovamente che l’eccezione di prescrizione va analiticamente allegata e specificamente provata dalla banca
La delicata questione dell’eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito in materia di conto corrente bancario registra un nuovo autorevole precedente di legittimità. La Cassazione civile, sezione prima civile, con la recente pronuncia n. 17998/2018, riafferma il principio, già fissato e ribadito rispettivamente dai giudici di legittimità con le pronunce nn. 4518/2014 e 20993/2017, per cui la banca che eccepisce la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito è onerata sia dell’allegazione analitica delle rimesse attive asserite come solutorie sia della specifica prova della natura solutoria delle rimesse medesime, con la precisazione che, diversamente, verrebbe svilita la portata della sentenza a sezioni unite n. 24418/2010 che fissa i criteri generali per la decorrenza del termine prescrizionale in subiecta materia.
Viene, dunque, nuovamente riaffermata la presunzione sulla natura ripristinatoria delle rimesse attive confluite sui conti correnti con conseguente onere, a carico dell’istituto di credito, di superare tale presunzione mediante l’allegazione del cd. elenco delle rimesse solutorie nonché mediante la prova del superamento di eventuali linee di credito ovvero dell’inesistenza di facilitazioni nel periodo considerato.
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avv. Edgardo Riccardi