ApprofondimentiCrisi D'ImpresaLe Sezioni Unite offrono una nuova interpretazione del conflitto d’interessi nel concordato fallimentare

14 Luglio 20180

Nel caso in esame la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 17186 del 28.06.2018) si è pronunciata sulla questione relativa all’applicabilità del conflitto di interessi nel concordato fallimentare e preventivo.

Nella fattispecie il Tribunale di Roma aveva negato l’omologazione di un concordato fallimentare presentato da due società di capitali a chiusura del fallimento di una s.p.a., in quanto la proposta era stata approvata con il voto determinante di due società facenti parte dello stesso gruppo societario delle proponenti e, di conseguenza, in conflitto di interessi.

La decisione del Tribunale veniva ribaltata dalla Corte di Appello, che ha negato che nella procedura di concordato fallimentare sia configurabile un conflitto di interessi.

Pertanto la questione veniva portata all’attenzione della Prima Sezione della Corte di Cassazione, che disponeva la rimessione al Primo Presidente ai fini dell’assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione alla questione relativa alla spettanza del voto al creditore proponente o ad altri creditori a lui correlati.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n.17186 del 28 giugno 2018, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Sono escluse dal voto sulla proposta di concordato fallimentare e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la società proponente o sono da essa controllate o sottoposte a comune controllo”.

Il problema posto all’attenzione del giudice di legittimità è se nel concordato fallimentare ed in quello preventivo possa esservi conflitto di interessi e quali siano le relative ipotesi.

Il conflitto di interessi si verifica in tutti i casi in cui un creditore abbia un interesse in contrasto con quello degli altri soggetti appartenenti al ceto creditorio. La normativa in tema di concordato fallimentare e di concordato preventivo non contiene una disciplina specifica sul punto.

Difatti, gli artt. 127 e 177 L.F. si limitano ad escludere dal voto e dalle maggioranze solo alcune categorie di soggetti, unite al debitore da un particolare legame e che possono mirare a favorirlo; infatti non possono votare e non vengono conteggiati ai fini del raggiungimento delle maggioranze, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo.

Lo scopo perseguito dal legislatore attraverso l’esclusione di determinate categorie di soggetti è quella di mantenere la genuinità del voto, evitando che la proposta venga favorita dal voto compiacente di chi non ne valuti adeguatamente la convenienza.

In passato la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che nel concordato fallimentare (così come in quello preventivo) non esiste un problema di conflitto di interessi, tanto che il legislatore non ha inserito una norma generale delle votazioni, ma ne ha implicitamente escluso la sussistenza; da ciò ne deriva che la partecipazione al voto è la norma, mentre l’esclusione è l’eccezione e deve essere espressamente prevista, tanto che può essere ammesso al voto anche lo stesso creditore proponente (in termini vedasi Cass.Civ., sez. I, 10 febbraio 2011, n.3274; Trib. Teramo, 28 luglio 2017; Trib. Teramo, 24 giugno 2014; App. Napoli, 19 maggio 2009; Trib. Reggio Emilia, 18 marzo 2007).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, modificando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, hanno affermato che nel concordato fallimentare ed in quello preventivo può parlarsi di conflitto di interessi, ma hanno precisato che i relativi casi sono innumerevoli e spetta alla legge stabilire quali ipotesi siano rilevanti e quali no, indicando il metodo più opportuno per neutralizzare il conflitto.

La Corte ha in primo luogo affrontato la questione con riferimento al voto espresso in un concordato fallimentare da parte del creditore proponente. Secondo quanto è dato leggere nella sentenza, il creditore che propone il concordato è portatore di un interesse in contrasto con quello degli altri creditori e, di conseguenza, non può esprimere il proprio voto; infatti, il primo è interessato a concludere l’accordo con il minor esborso possibile, mentre gli altri hanno interesse a massimizzare il soddisfacimento dei propri crediti.

Inoltre, la Suprema Corte ha puntualizzato che anche le società correlate alla fallita (che identifica in quelle di cui agli artt. 127 e 177 l.fall.) non possono esprimere il proprio voto.

La pronuncia delle Sezioni Unite rappresenta un punto di svolta, in quanto estende i casi di esclusione del diritto di voto ad ipotesi diverse da quelle contemplate dalla legge; tuttavia, il principio di diritto enunciato riguarda il controllo di società.

Come è noto, la nozione di controllo cui fa riferimento il legislatore è quella di cui all’art. 2359 c.c.; da ciò sembra se ne possa trarre la conclusione che l’esclusione dal diritto di voto riguardi le società che siano l’una socia dell’altra e che la mancanza di un rapporto di controllo precluda che possa parlarsi di conflitto di interessi.

Peraltro, anche ove vi sia controllo, non sussiste conflitto di interessi qualora il creditore sia stato ammesso ad una procedura concorsuale; ciò in quanto il voto espresso non è il frutto della libera ed autonoma volontà dei suoi organi rappresentativi, ma è sottoposto al filtro degli organi della procedura (cfr. Trib. Monza, 11/04/2012).

Lascia un Commento

La tua email non verrà pubblicata I campi obbligatori sono contrassegnati con *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA, ed è soggetto alla Privacy Policy e ai Termini di utilizzo di Google.

https://www.riccardilex.com/wp-content/uploads/2020/06/logo-riccardi-black_8b33560387d776e8612503216e308f83.png

Follow us:

+39 02 94758450
info@riccardilex.com

• STUDIO LEGALE RICCARDI •
Codice fiscale e Partita IVA: 05532071213 • Polizza RC Professionale AIG Europe S.A. n. ICNF000001.093445
• www.riccardilex.com • info@riccardilex.com • studio@pec.riccardilex.com