Nuova pronuncia della Cassazione civile a Sezioni unite sulla annosa questione dei criteri di verifica del superamento del tasso soglia ai fini dell’usura
La Sentenza n. 16303/2018 della Cassazione civile a Sezioni unite del 20 giugno 2018 affronta e risolve – almeno nelle intenzioni – il contrasto insorto tra la prima sezione civile e la seconda sezione penale sui criteri e le modalità di verifica del superamento della soglia antiusura fissata dalla Legge n. 108/1996 in relazione ai rapporti (di conto corrente) in essere alla data di entrata in vigore dell’art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 conv., con mod., dalla L. n. 2/2009 (1° luglio 2010).
La questione, sovente richiamata anche dalla giurisprudenza di merito, concerne la computabilità della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) ai fini di tale verifica. A parere della seconda sezione penale, tale commissione va necessariamente inclusa nel costo totale del credito concesso (T.A.E.G.), pur non essendo espressamente richiamata nei bollettini trimestrali ministeriali di rilevazione, in forza del chiaro tenore letterale dell’art. 2 della Legge n. 108/1996 (Cass. Pen. n. 12028/2010; Cass. Pen. n. 46669/2011; Cass. Pen. n. 28928/2014). A parere della prima sezione civile, invece, l’inserimento della commissione nel computo del T.A.E.G. ai fini della verifica del superamento del tasso soglia va escluso per ragioni di omogeneità, in quanto il tasso effettivo globale medio per categoria di operazioni (T.E.G.M.) non comprende la c.m.s. (Cass. Civ. n. 12965/2016; Cass. Civ. n. 22270/2016).
Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto affermando che la verifica dell’usurarietà del T.A.E.G.. va fatta tenendo conto anche della c.m.s. ma con la seguente tecnica: una prima verifica della c.m.s. applicata rispetto alla c.m.s. soglia (valore medio delle c.m.s. riportate nei bollettini trimestrali ministeriali prima del 01/07/2010 aumentati della metà) ed una seconda verifica dei soli interessi applicati rispetto al tasso soglia (T.E.G.M. rilevato nei bollettini trimestrali ministeriali aumentato della metà); in seguito, l’importo della eventuale eccedenza della c.m.s. applicata sommata al “margine” dato dalla differenza tra interessi applicati e tasso soglia.
La pronuncia, com’è evidente, non offre soluzioni agevoli e, inoltre, non sembra affrontare complessivamente l’intera casistica, come l’ipotesi in cui la c.m.s. applicata sia inferiore alla soglia e, viceversa, il T.A.E.G. sia superiore alla soglia. In tali casi, salvo interpretazioni creative della pronuncia a Sezioni unite testé richiamata, residuano coni d’ombra particolarmente oscuri sui quali, in futuro, la Suprema Corte potrebbe essere richiamata a pronunciarsi.
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avv. Edgardo Riccardi