Interessantissima è l’ordinanza n.3656 del 14.02.2018 pronunciata dalla Sez. 1a della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che, in caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, il fiduciante (e cioè l’effettivo titolare delle partecipazioni sociali) – il quale lamenti che la definitiva uscita dalla società del fiduciario, a seguito del mancato esercizio del diritto di opzione, sia dipesa dalla falsità della situazione patrimoniale, redatta dagli amministratori e sottoposta all’assemblea per l’abbattimento e la ricostituzione del capitale sociale, ex art. 2447 c.c. – è legittimato ad esperire l’azione individuale del terzo di cui all’art. 2395 c.c. per il risarcimento del danno a lui direttamente cagionato dalla lesione al diritto al ritrasferimento della partecipazione sociale.