La regola generale è che tutti gli amministratori hanno un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione sociale (ex art. 2392 c.c.) che non viene meno nella ipotesi di attribuzioni proprie di uno o più amministratori, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l’onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate.
Tuttavia, alla regola di porre a carico solidale di tutti gli amministratori le conseguenze delle rilevate illegittimità contabili e di gestione della società è legittimo fare eccezione per quegli amministratori che abbiano assunto l’incarico da troppo breve tempo per poter ragionevolmente supporre che abbiano avuto modo di rendersi conto della situazione e che siano stati in grado d’intervenire con utili strumenti correttivi (così Cass. civ. sent. n. 6998/2018 che riprende quanto già affermato in precedenza da Cass. civ. sent. n. 3032 del 15 febbraio 2005).