La Cassazione, in conformità all’art. 117, comma 2, TUB, ha ritenuto legittime le disposizioni secondo cui il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto, a pena di nullità (così Cass. n. 27836/2017; Cass. n. 14470/2005).
Resta inteso che tale principio deve essere correttamente inteso perché, «l’intento di agevolare “particolari modalità della contrattazione” non (può) comportare – in una equilibrata visione degli interessi in campo (…) – una “radicale” soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi (…) la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato» (così Cass. n. 9068/2017; Cass. n. 7763/2017).
È dunque censurabile un testo contrattuale dalla lettura del quale non emerge alcun regolamento economico dell’ipotetico contratto di apertura di credito, ivi previsto solo come possibile, se non l’indicazione di condizioni quadro, generali ed astratte, che la Banca s’impegna a seguire (ed il cliente a osservare) in caso di stipula di un’apertura di credito successiva con lo stesso sottoscrittore del conto corrente bancario. In sostanza, appare inidonea una generica indicazione delle condizioni normative senza alcuna specificazione del regolamento economico dell’apertura di credito.
Sulla base dei condivisibili rilievi che precedono, di recente Cass. n. 27836/2017 ha enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, l’art. 3, comma 3, della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, l’art. 117, comma 2, del t.u.l.b., abilita la Banca d’Italia, su conforme delibera del CICR, a stabilire che «particolari contratti» possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta «in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto» deve essere inteso nel senso che l’intento di agevolare «particolari modalità della contrattazione» non comporta – in una equilibrata visione degli interessi in campo – una «radicale» soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel «contratto madre», delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il «contratto figlio»“.