Ancora una volta la Cassazione ritorna sull’argomento e ribadisce l’idoneità dell’estratto di ruolo a giustificare l’ammissione al passivo fallimentare del concessionario.
Questa volta è la Prima Sezione Civile del Supremo Consesso che, con la sentenza n. 311190 del 29 Dicembre 2017, Est. Mercolino, ribadisce che la società concessionaria può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere. Ne consegue che gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformità all’originale.