E’ recentissima la decisione delle Sezioni Unite (23.02.2018 sent. n.4485), che si allega, in materia di rito applicabile allorquando l’avvocato decida di voler agire giudizialmente nei confronti del proprio cliente per il recupero giudiziale dei propri compensi.
La decisione, particolarmente articolata, argomentata ed ostica da leggere ed interpretare, può essere sinteticamente così riassunta:
(i) è esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinario, sia con il procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c.;
(ii) è ammissibile introdurre l’azione sia con lo speciale procedimento di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, sia in via monitoria;
(iii) allorquando il cliente contesti l’an debeatur o svolga domande riconvenzionali o eccezioni di compensazione l’opposizione andrà proposta con il rito speciale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, cioè le opposizioni saranno regolate con il rito sommario di cognizione.