ApprofondimentiDiritto BancarioNuova interpretazione della Cassazione in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio incombente sulla banca che eccepisca la prescrizione

15 Febbraio 20180

Con una recentissima pronuncia della Sesta Sezione Civile la Cassazione, con sentenza n. 18581 del 2017, è tornata ad occuparsi dell’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie. Hanno affermato i giudici di legittimità che a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell’azione di ripetizione, che ha l’onere di produrre in giudizio.

In un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, secondo la Cassazione non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione: “Un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell’eccezione in esame“.  Difatti, osservano i giudici di legittimità, una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti.

Deve rilevarsi, prosegue la Suprema Corte, che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (per tutte: Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1064; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21752; Cass. 17 marzo 2009, n. 6459; Cass. 22 giugno 2007, n. 14576; Cass. 22 maggio 2007, n. 11843; Cass. 3 novembre 2005, n. 21321) e che una allegazione nel senso indicato non cessa di essere tale ove la parte interessata correli quell’inerzia anche ad atti (nella specie, versamenti ripristinatori) che non spieghino incidenza sul diritto (nella specie, di ripetizione) fatto valere dell’attore: “d’altro canto, ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione non si richiede che il correntista specifichi una ad una le rimesse, da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell’art. 2033 c.c. Non si vede, in conseguenza, perché debba essere la banca che eccepisca la prescrizione ad essere gravata dell’onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la detta prescrizione possa, poi, in concreto operare)“.

In conseguenza di quanto sopra osservato, la Cassazione ha dunque escluso che la banca, convenuta in ripetizione, sia onerata dell’allegazione specifica delle rimesse solutorie.

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