Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza nr. 1545 pubblicata in data 20 gennaio 2017, dopo aver dato atto del contrasto giurisprudenziale esistente e delle varie posizioni della dottrina, hanno affermato il seguente principio: “ L’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c. Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c.”.