Una recentissima sentenza del Tribunale di Bari del 29 novembre 2017 esamina e mette a fuoco tutte le problematiche che ordinariamente si incontrano quando vi è una clausola arbitrale ed una procedura fallimentare.
Innanzitutto viene chiarito che, quando vi è un creditore che intenda azionare nei confronti del fallito un proprio credito che trova la sua origine in un contratto che contempli una clausola compromissoria, la citata clausola non consente di poter derogare al procedimento di verifica del passivo ed all’accertamento del credito nelle forme previste dall’art. 52, secondo comma, l.f., al fine di assicurare il rispetto della par condicio creditorum.
Viceversa, nell’ipotesi in cui sia il fallimento a dover agire giudizialmente nei confronti di una parte contrattuale, il curatore, che subentri in un contratto stipulato dal fallito contenente una clausola compromissoria, non può disconoscere tale clausola (Cass. n. 13089/2015 e n. 6165/2003) dovendo necessariamente accettarla.
Il Tribunale di Bari poi, giustamente, distingue tra arbitrato irrituale e rituale ritenendo che l’eccezione con la quale si deduca l’esistenza (o si discuta dell’ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell’autorità giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma si contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale. La suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale, ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all’esistenza o meno della suddetta rinuncia (così Cass. n. 7525/2007 e n. 4845/2000).