Con la legge n. 205/2017 (legge Bilancio 2018) è stata introdotta un’importante novità legislativa. In particolare, il comma 474 dell’art. 1 della richiamata legge di bilancio 2018 ha modificato l’articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, che ora testualmente così recita: “Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: (.) 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto“. La novella normativa assume enorme rilievo in quanto, dal 1° gennaio 2018 nelle procedure fallimentari, le istanze di ammissione al passivo per crediti Iva dei professionisti e per i loro contributi previdenziali saranno sempre accolte con relativo riconoscimento della natura privilegiata del credito ammesso. Si tratta, evidentemente, di una importante novità di grande rilievo per tutti i professionisti che ora potranno insinuare i loro crediti senza vedere degradato il credito Iva al rango di chirografo. Con tale innovazione viene di fatto esteso anche il grado preferenziale previsto per il contributo integrativo applicato sull’imponibile e dovuto agli iscritti alle casse di previdenza; preferenza che prima era accordata ai soli dottori commercialisti ed agli iscritti alla cassa di previdenza dei ragionieri. Il nuovo dettato normativo risolve, pertanto, l’annosa questione del credito per rivalsa Iva che, in passato, aveva creato non poche perplessita’ per rischio di indebito arricchimento delle procedure concorsuali le quali, pur non pagando il debito per Iva esposto nelle parcelle dei professionisti, potevano detrarsi l’imposta e, quindi, comunque recuperare tali importi a vantaggio della massa.