Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.29139 del 05 dicembre 2017 che non è necessario, per i soci danneggiati dall’attività di direzione e coordinamento, la preventiva escussione della società controllata per promuovere l’azione di responsabilità nei confronti della società che esercita azioni di direzione e controllo. Ai sensi del primo comma dell’art. 2497 c.c. si legge che le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse patrimoniale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili verso i soci di queste ultime per il danno cagionato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale oltrechè verso i creditori per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società.
Proseguendo, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce, invece, che per il socio e per il creditore (danneggiati) è prevista la facoltà di agire avverso la società che esercita attività di direzione e coordinamento solo nel caso in cui gli stessi non dovessero risultare “soddisfatti” dalla società controllata.
La Cassazione accogliendo il ricorso dei soci della controllata rimette la causa alla Corte di Appello, rilevando che la preventiva escussione della società controllata non costituisce condizione dell’azione risarcitoria ex art. 2497 c.c.
La Corte nell’interpretazione della norma sostiene che l’eventuale individuazione del comma 3 dell’art 2497 c. c. quale preventivo beneficio di escussione verso la società controllata “finirebbe per contraddire la stessa ratio della tutela, posto che la società eterodiretta dovrebbe addirittura essere convenuta in giudizio ed escussa prima che il socio esterno della medesima società sia abilitato a chiedere il risarcimento del c.d. danno riflesso alla controllante”.
L’art. 2497 c.c., comma 3, non prevede una condizione di procedibilità dell’azione contro la società che esercita l’attività di direzione e coordinamento, costituita dall’infruttuosa escussione, da parte del socio della società controllata, del patrimonio di questa o dalla previa formale richiesta risarcitoria ad essa rivolta, avendo il legislatore posto unicamente in capo alla società capogruppo l’obbligo di risarcire i soci esterni danneggiati dall’abuso dell’attività di direzione e coordinamento.