All’esito di regolare cessione effettuata sulla base di un’operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e art. 58 TUB (cessione di rapporti giuridici), la giurisprudenza ritiene che debbano essere rigettate le domande formulate nei confronti della banca cedente essendo il soggetto cessionario l’unico soggetto legittimato, semprechè siano stati regolarmente compiuti gli adempimenti pubblicitari ex L. n. 130/1999 (così: Trib. Milano 12.1.2016; Trib. Pavia 12.10.2016; Trib. Napoli Nord 10.11.2016; Trib. Rieti 18.4.2017).
A tal riguardo giova ricordare che:
– l’art. 58 TUB consente la cessione a banche (nonché ai soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 TUB e in favore degli intermediari finanziari previsti dall’articolo 106 TUB) di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La notizia dell’avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e tale adempimento produce ex lege gli effetti indicati nell’art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l’accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie;
– in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (stipulato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 TUB), la società cessionaria acquista dalla società cedente (banca) la titolarità di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant’altro) derivanti dal contratto di finanziamento ceduto;
– di detta cessione, ex art. 58 t.u.b., la società cessionaria dà notizia, come detto, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; la predetta pubblicazione produce ex lege gli effetti previsti dall’art. 1264 c.c. Per effetto della cessione la società cessionaria, quindi, succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente.
In ragione di tanto, qualsiasi contestazione relativa al credito creduto deve avere quale destinatario l’attuale titolare del credito stesso, vale a dire la società cessionaria ex L. n.130/1999 a cui è stata trasferita l’intera posizione creditoria in uno alle azioni e ai diritti che attengono alla realizzazione del credito (tra cui le garanzie che assistono il finanziamento, cfr. art. 58, comma 3, TUB): “la norma di cui all’art. 58 del testo unico delle leggi in materia bancaria (come già, in precedenza, l’art. 54 r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375) prevedendo il trasferimento delle passività al soggetto cessionario della azienda bancaria e non la semplice aggiunta della responsabilità di questo ultimo a quella del cedente, deroga alla norma codicistica di cui all’art. 2560, comma 2, c.c., sulla quale, dunque, prevale in virtù del principio di specialità. Dal semplice fatto della cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dal comma 2 del ricordato art. 58, deriva, pertanto, il trasferimento alla banca cessionaria dei debiti della cedente compresi nella cessione stessa” (Cass. n. 22199/2010; conf. Cass. 18258/2014; Cass. 10653/2010).
Pertanto, allorquando sia dimostrata la realizzazione della speciale pubblicità prevista dall’art. 58 TUB la quale, come detto, produce gli effetti di cui all’art. 1264 c.c. in ordine alla sua efficacia nei confronti del debitore ceduto, e parte attrice chiede l’accertamento del credito strumentale alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ragione del contratto di finanziamento, è ritenuta insussistente la legittimazione passiva della società cedente per essere legittimata passiva la società cessionaria, con conseguente rigetto della domanda indirizzata alla banca cedente (cfr. Trib. Pavia 12.10.2016; Trib. Napoli Nord 10.11.2016; Trib. Rieti 18.4.2017).