La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21042 del 2017 ha ribadito che il contratto di sale and lease back può essere configurato in maniera tale da eludere il divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c..In particolare ha individuato tre elementi sintomatici della frode alla legge ex art. 1344 c.c..
- una situazione di credito e debito tra la concedente e l’impresa venditrice/utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita;
- le difficoltà economiche dell’impresa venditrice;
- la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente.
Se il versamento del denaro non costituisce pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo e il trasferimento del bene non integra l’attribuzione al compratore, ma l’atto costitutivo di una posizione di garanzia innegabilmente provvisoria, manca la funzione tipica della compravendita e si concreta così la violazione dell’art. 2744 cod. civ.. In estrema sintesi bisogna verificare di volta, in volta, se le rispettive prestazioni costituiscano elementi sintomatici atti ad evidenziare che “il meccanismo negoziale” sia stato finalizzato non già alla funzione di scambio (tipica della compravendita), bensì ad uno scopo di garanzia con l’evidente funzione di assicurare, in ogni caso, la restituzione del finanziamento ed il mantenimento della proprietà dei beni sino alla fine.