E’ la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n.22225 del 3 novembre 2016 – che sostanzialmente ribadisce un orientamento già tratteggiato da precedenti pronunce (in termini vedasi Cassazione n.13061/2015 e n.15088/2001) – riafferma che per i debiti fiscali derivanti da violazioni commesse prima di una scissione parziale, vige la solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria, dovendosi ritenere prevalente la normativa speciale dettata dagli articoli 173, comma 13, del Tuir e 15, comma 2, Dlgs 472/1997 rispetto alla norma civilistica contenuta nell’articolo 2506-quater, comma 3, c.c..