Con un’interessantissima sentenza la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione chiarisce che il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 69 bis L.F. si applichi soltanto alle revocatorie fallimentari ex art. 67 L.f. (cioè quelle tipiche azioni che nascono con il fallimento e per effetto del fallimento) e non a quelle ordinarie previste dall’art. 2901 c.c. poi trasfuse nell’art. 66 L.F.. Difatti per queste ultime azioni, già esistenti nel patrimonio del fallito, si applica il differente termine quinquennale decorrente dal compimento dell’atto revocando. Interessanti le riflessioni e le argomentazioni utilizzate nella citata pronuncia n.8680/2017. [pdf-embedder url=”https://www.riccardilex.com/wp-content/uploads/2017/10/Cass.-2017-nella-revocatoria-ex-art.-66-non-si-applica-il-termine-decadenziale-triennale-dellart.-69-bis-L.F..pdf” title=”Cass. 2017 nella revocatoria ex art. 66 non si applica il termine decadenziale triennale dell’art. 69 bis L.F.”]