La Corte di Cassazione ha colto l’occasione, con la pronuncia in oggetto, per statuire la piena validità ed efficacia della notificazione effettuata non presso la sede legale della banca, bensì presso filiali e/o succursali della stessa, anche se generalmente prive di personalità giuridica. Da un lato, infatti, la loro attività deve essere imputata, ex art. 1, lett e), TUB, all’istituto di credito, di cui costituiscono un’articolazione periferica, pur senza assurgere a centro autonomo di imputazione dei rapporti giuridici; dall’altro, dal momento che, generalmente, i dirigenti ad esse preposti hanno la qualità di institore ex art. 2203 cc, non si può che derivarne la loro legittimazione attiva e passiva in giudizio in nome della banca preponente, con imputazione a quest’ultima dell’attività giudiziaria da essi svolta. Di qui la legittimità della notificazione effettuata dal cliente nella filiale presso cui intratteneva il rapporto di conto corrente e alla quale, quindi, faceva capo l’esercizio dei diritti scaturenti dalla convenzione di assegno (cfr Cass. 20425/2008).
Cassazione Civile, Sez. I, 26 gennaio 2016
dott. Pietro Potenza